Gneo Nevio, i Metelli e gli scherzi del caso

Le proposte interpretative “classiche” dell’arci-famoso verso di Nevio (Fato Metelli Romae fiunt consules) sono per tradizione le seguenti (riprese da un importante lavoro di Antonio Traglia): “Per volontà del fato a Roma …”; “per fatale sventura di Roma” e “per l’avvenire fatale di Roma” (1). Priva di “carica satirica” sembrava ad Antonio Traglia  la soluzione proposta da E. Fraenkel, che aveva inteso Fato nel senso di “senza merito” (2): il che, a parte l’assenza di “carica satirica”, è tuttavia un utile corollario atto a spiegare il pensiero del poeta.

C’è stato anche chi, in vena di “rivoluzioni scientifiche”, ha voluto cassare fatum per altre soluzioni. E’ il caso di Harold B. Mattingly, secondo cui il focus del problema non sarebbe fato ma  metelli (minuscolo), un nome “generico” che starebbe a indicare una classe di cittadini romani di umili origini, artigiani o lavoratori agricoli a giornata. A parere di Mattingly, Nevio con metelli avrebbe voluto significare che “fu fatale per Roma avere come consoli gente di estrazione plebea”: “It is fateful for Rome when humble plebeians reach the consulship” (3).

L’explanatio sembra però, oltre che poco potente e meno intrigante di Fato, mancare il bersaglio,  perché non si vede proprio il motivo per cui Nevio, di umili origini, andasse ad attaccare i Metelli perché di origini plebee. Tanto più che i suoi attacchi non risparmiarono  la più antica aristocrazia romana  come Publio Claudio Pulcro, per esempio, di antichissima nobiltà,  “console nel 249 a.C. e responsabile della sconfitta di Trapani!  (4); o lo stesso potente Scipione Africano, di cui, guarda caso, Quinto Cecilio Metello era “il braccio destro” (5).

In realtà, l’ipotesi di Mattingly  non regge perché è stato ampiamente dimostrato dalla critica contemporanea che la differenziazione tra patriziato e nobiltà plebea non sussisteva più a Roma già dal 300 a.C., quando con la Lex Ogulnia si permise “l’ingresso della nobiltà plebea nei grandi collegi sacerdotali e dopo il riconoscimento dell’equivalenza fra plebisciti e leggi (Lex Hortensia del 287 a.C.) […] Già dal III secolo, dunque, la distinzione degli ordini non poteva contare più di quella fra nobili e borghesi nell’Europa dell’Ottocento”  (6). Va da sé che quando Nevio si scagliava contro la nobiltà non guardava tanto alle origini quanto ai comportamenti, miranti, fra la nova nobilitas,  a occupare posizioni di potere ad ogni costo.

Ma c’è un’altra considerazione di Càssola che vale a spiegare perché Nevio se la prese “proprio” con i Metelli:

“Nella generazione precedente a quella di Cesare, allorché L. Cornelio Silla sposò Cecilia Metella, era il discendente della più splendida e gloriosa fra le gentes patricias maiores che si univa a una famiglia plebea la cui ascesa si era compiuta con l’ appoggio dei Cornelii Scipioni […]  I Metelli viventi erano in prima fila nel gruppo dirigente. Ciò vuol dire che agli occhi del pubblico la nobilitas, rappresentata dal concreto e recente accumularsi di onori, contava molto più dell’antico lignaggio patrizio”  (7).

Ciò spiega ad abundantiam perché Nevio se la prese  con i Metelli: perché essi erano i massimi esponenti della “nuova”  nobilitas , che avrebbe dato una svolta di fondo alla politica romana, avviandola verso “un imperialismo senza mezzi termini, aggressivo e distruttivo contro chiunque s’opponga” (8).  Secondo Antonio Traglia,  Nevio fu infatti estremamente fastidito dall’ascesa sulla scena politica di “stulti adulescentuli” ( stupidi ragazzetti). In un frammento del Ludus infatti troviamo un dialogo in cui un personaggio dice ad un altro:

“Cedo, qui rem vestram publicam tantam amisistis tam cito? -Proveniebant oratores novi, stulti adulescentuli”.

E Traglia traduce:

– Ma dimmi, come avete fatto a mandare in rovina tanto presto il vostro Stato, una volta tanto grande?

– Si presentavano a far politica dei novellini, stupidi ragazzetti (9).

I fratelli Metelli, Quinto e Marco (il padre, Lucio, parrebbe da escludere), potevano essere, per esempio,  quei “ragazzetti” che, insieme con l’allora giovanissimo Scipione Africano, amico e sodale di Quinto Cecilio Metello,  davano tanto fastidio a Nevio: tutta gente che era riuscita a far carriera politica  per influenze parentali e  mene politiche. Sembra comunque accertato (e largamente “accettato” dalla critica) che Nevio con Metelli si riferisse esclusivamente a Quinto Cecilio Metello. Antonio Traglia ribadisce infatti che, “quanto al plurale Metelli si tratta di un plurale generalizzante, già di per se stesso dispregiativo: in realtà il bersaglio di Nevio era uno solo, Quinto Cecilio Metello, che fu console nel 206 a.C. (10).

Come ci racconta Livio, Quinto Cecilio Metello, tanto per restare in tema d’ inesperienza “giovanile”,  aveva messo a repentaglio le truppe sotto il suo comando, affidategli da Caio Nerone, allorché

“In Consentinum agrum consules (cioè Quinto Cecillio Metello e Lucio Veturio) exercitum duxerunt, pessimique depopulati, quum agmen jam grave praeda esset, in saltu angusto a Bruttiis jaculatoribusque Numidis turbati sunt; ita ut non praeda, sed armati quoque in periculo fuerint” [Traducendo: “I due consoli Quinto Cecillio Metello e Lucio Veturio condussero l’esercito nell’agro cosentino dove fecero bottino,  ma andarono a cacciarsi  in una gola dove furono assaliti dai Bruzzi e dai lanciatori numidi; cosicché misero a repentaglio non soltanto la preda di guerra, ma anche le vite degli stessi soldati”].

Tuttavia, concedeva magnanimo Livio, le cose andarono lisce per Quinto Cecilio Metello et collega, perché il fortunoso evento si risolse essenzialmente in un gran “casino” (tumultus), più che in una battaglia (“Major tamen tumultus, quam pugna, fuit”) (11).

Quanto poi alla carriera politica di Quinto Metello, essa fu “aiutata” da espedienti perlomeno furbeschi. Il generale Gaio Claudio Nerone, variamente legato  a Quinto Metello anche da rapporti  d’“affari”, quando vinse Asdrubale al Metauro, “non inviò messaggeri”, chiosava Federico Càssola, bensì  i propri Legati, cioè Quinto Cecilio Metello e Lucio Veturio, i quali, con siffatta trovata,

“furono messi sotto gli occhi di tutti nel momento del primo e più vivace entusiasmo: il carattere elettorale della loro missione è confermato dal fatto che ambedue chiesero il consolato per il 206, e ambedue lo ottennero” (12).

A questo punto possiamo tornare a ri-considerare il verso Fato Metelli, che, come abbiamo visto, era stato “dedicato” espressamente a Quinto Cecilio Metello. Alle ipotesi sopra menzionate da Antonio Traglia,  potremmo anche aggiungere la dotta opinione di Baccio Baldini, il quale, ancora nel ’500, esaminando tutti i significati di fatum (aveva infatti scritto un intero volume sul fato), osservava che il termine rinviava anche al concetto di caso; per cui, venendo a Nevio, spiegava il famoso verso in siffatta maniera:

“Onde Nevio, antico poeta latino, volendo dimostrare che i Metelli eran fatti in Roma Consoli a caso & non per alcuna lor vertù o alcun lor valore disse, ‘Fato Metelli Romae fiunt consules’” [Corsivi miei] (13). D’accordo con Baccio Baldini  era anche Erasmo, che, a proposito del suddetto verso, parlò di “arbitrio fortunæ, quæ campi domina dicitur verius” (14). In qualunque modo si consideri il verso, “per fatale sventura di Roma”, o “per caso”, esso costituì un chiaro oltraggio ai Metelli, che, come si dice, risposero a loro volta “per le rime” [Malum dabunt Metelli Naevio poetae] (e non soltanto), perché, volente o nolente, Nevio si trovò a vagare in esilio.

La menzione dell’ipotesi suggerita da Baccio Baldini, che lesse Fato come caso, non è stata richiamata a caso, nel senso che, quando egli asserì “che i Metelli eran fatti in Roma Consoli a caso & non per alcuna lor vertù”,  Baccio Baldini seppe colpire appieno il bersaglio.

L’asserzione non è tanto basata su  impressioni soggettive, ma su eventi che trovano riscontro nella realtà effettuale, avrebbe detto Machiavelli, il quale fu uno dei primi a parlare con cognizione di causa della prorogatio imperii invalsa nella Repubblica romana già dalla fine del IV secolo a.C.. La prorogatio prevedeva infatti la riconferma in carica dei consoli, specie quando agivano fuori d’Italia, ed era ritenuta  necessaria per la continuità del comando in zone nevralgiche di guerra. Machiavelli aveva una pessima opinione della prorogatio, perché minava l’autorità dello Stato, creando alla lunga, per i generali “ambiziosi” che ne erano investiti, “eserciti personali” che alla fine avrebbero potuto mettere in crisi lo Stato romano  (15).

Ma non è questo il punto. Ciò che a noi interessa qui è notare “come” la questione della prorogatio s’intrecciò con la figura di Quinto Cecilio Metello.

“Per l’anno 205 a.C. Liv. 28.45. 9-11, scrive Ignazio Buti, Livio fornisce un primo cenno delle proroghe di imperium deliberate dal senato contestualmente alla contrastata assegnazione delle provinciae ai consoli”.

E poi aggiunge:

“La prima ‘prorogatio’, peraltro, è rimessa al caso: si stabilisce infatti che sia il sorteggio tra i consoli dell’anno precedente [nel 206 erano stati eletti Quinto Cecilio Metello e Lucio Veturio] a determinare quale dei due avrà il compito di condurre la guerra nel Bruzzio e al tempo stesso la proroga dell’’imperium’ per un anno: il sorteggio favorisce Quinto Cecilio Metello” [Corsivi miei] (16).

Quinto Cecilio Metello ottenne, dunque, la riconferma al consolato e il comando delle operazioni nel Bruzzio soltanto “per sorteggio”, e quindi egli fu eletto per un puro caso del destino, per arbitrio fortunæ, come scrisse acutamente Erasmo.

Ora, tutti a Roma sapevano com’erano andate le cose, e Nevio non fece altro, con Fato, che “registrare” una situazione di fatto. E non era certo per sua colpa se il termine Fato possiede delle nuances di significato che rinviano, oltre che a caso, anche a “ mala sorte” e via discorrendo. Si potrebbe sostenere malignamente che Nevio sapesse perfettamente che Fato non è termine né neutro né univoco a indicare “il caso” puro e semplice, e che egli lo avesse usato perfidamente contro i Metelli: anzi, proprio contro Quinto Cecilio Metello, che, ovviamente, si vide “pubblicamente” sminuito nella sua carica, datosi che, per tradizione consolidata, i consoli erano “sempre” ritenuti eletti per volere del Fato. E su questo dato ci aveva scherzato sopra anche l’avvocato Cicerone, quando, rifacendosi a un salace motto di Verre nei confronti di un altro Quinto Cecilio Metello (Cretico),  sbottava: “Nam hoc Verrem dicere aiebant: te non fato, ut ceteros ex vestra familia, sed opera sua consulem factum” [“Infatti si diceva che Verre avesse asserito: ‘Tu non sei stato eletto console per volere del fato, come altri della tua famiglia, ma per interferenze familiari’”] (17).

Se, quindi, l’intento di Nevio fu di svilire agli occhi dei Romani Quinto Cecilio Metello, l’obiettivo fu centrato appieno; soltanto che il Metello in questione se ne accorse anche sin troppo, e lo punì,  passando  sopra a tutte le consuetudini del diritto romano.  Prima lo mise in quarantena (in prigione) per calmarlo un  po’, e poi (forse) ne decretò l’esilio a Utica. I provvedimenti contro Nevio furono tuttavia un vero e proprio “arbitrium” compiuto da Quinto Cecilio Metello, sentenziò Enzo V. Marmorale (18). E la cosa gli riuscì  benissimo perché, in quel periodo, lui, Quinto Cecilio Metello, il “bersaglio” di Nevio,  era console; mentre suo fratello, Marco, ricopriva la carica di praetor urbanus: un’accoppiata assolutamente vincente per far fuori il povero Naevius pöeta, che li stava facendo passare ambedue da “stupidi ragazzetti”, favoriti soltanto dal “caso” e dalle influenze amicali e familiari nella loro carriera politica.  Quanto al presunto esilio di Nevio, il “forse” dubitativo messo tra parentesi sta soltanto a indicare che la faccenda in sé è, a parere di Antonio Traglia, piuttosto dubbia, poiché, secondo lo studioso,  Nevio “si ritirò in esilio volontario in Africa”:

“Non chiari, scriveva Antonio Traglia,  i motivi del ritiro del poeta in Africa. San Gerolamo parla di esilio, ma se di esilio si tratta, fu un esilio volontario; non pare che il poeta possa essere stato esiliato  in esecuzione di una condanna” (19). Il fatto è stato rilevato con forza anche da Enzo Marmorale, poiché le leggi romane non prevedevano né processi né condanne per i reati di diffamazione:

“Se non che un processo, preceduto dal carcere preventivo, non è ammissibile  per un’ actio privata per ingiurie e diffamazione […] Dunque non vi furono né processi né condanne: la prigionia di Nevio fu dovuta ad un arbitrium” (20).

E dunque Nevio, molto prudentemente, allo scopo di evitare ulteriori arbitria da parte d’una nobiltà che si mostrava sempre più aggressiva e distruttiva rispetto alla tradizione, preferì andarsene “in esilio volontario”.

 

Note

1)      Antonio Traglia, “Problemi di letteratura latina arcaica. II – Gneo Nevio”, in Cultura e Scuola, luglio-settembre 1980, n. 75,  p. 43.

2)      Ivi, p. 43, nota 16.

3)      Harold B. Mattingly, “Naevius and the Metelli”, in Historia, 1960, n. 9, pp. 414–439,  p. 432.

4)      Traglia, cit.,  p. 41, nota 7.

5)      Federico Càssola, I gruppi politici nel III secolo A.C., Roma, L’Erma di Bretschneider, 1962,  p.  386.

6)      Ivi, p. 9.

7)      Ivi, p. 10.

8)      Mario Sanfilippo, Le tre città di Roma: lo sviluppo urbano dalle origini a oggi, Bari, Laterza, 1993, p. 15.

9)      Traglia, cit.,  p. 42 e nota 9.

10)    Traglia, cit., p. 43, nota 16.

11)    “T. Livii Lib. XXVIII. Cap. X-XI”, in T. Livii Patavini Historiarum. Libri qui supersunt, Curavit G.H. Lünemann, Hannoverae, In Biblipolio Aulico Hahniano, 1829, Vol. II, p. 313.

12)    Federico Càssola, I gruppi politici nel III secolo A.C., cit.,   p. 409.

13)    Baccio Baldini, Discorso dell’essenza del fato, e delle forze sue sopra le cose del mondo, in Fiorenza, Nella Stamperia di Bartolomeo Sermartelli, MDLXXVIII [1578],  p. 8.

14)    Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia, Tomus Secundus, 1703,  p. 1174.

15)    Su Machiavelli e la prorogatio imperii cfr. Riccardo Breschi, Il concetto di ‘corruzione’ nei ‘Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio’”, in Studi Storici, luglio-settembre 1988, n. 3, pp. 712-713.

16)    Ignazio Buti, “Appunti in tema di ‘prorogatio imperii’. III”, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Macerata, 2014, n. 3, pp. 22-23.

17)    “Accusationis in Verrem. Actio Prima”, in M. Tulii Ciceronis Opera quae supersunt omnia. I.G. Baiterius et Car. Helmius, Turici, MDCCCLIV, Voluminis II. Pars I, p. 126.

18)    Enzo V. Marmorale, Naevius pöeta: introduzione biobibliografica, testo dei frammenti, e commento, La Nuova Italia, 1950, pp. 109-110.

19)    Traglia, cot., p. 58 e nota 73.

20)    Enzo V. Marmorale, Naevius pöeta …, cit.,  pp. 109-110.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato da Enzo Sardellaro

Ho insegnato per molti anni letteratura e storia, e scrivo articoli e saggi relativi a questi settori.